Art. 5 · Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1590/83 è sostituito dal seguente:

Art. 5

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1590/83 è sostituito dal seguente:

In vigore dal 20 dic 1985
« 1. L'aiuto alla produzione di olio d'oliva è concesso ai singoli olivicoltori soltanto per le superfici piantate a olivi; - in Francia e in Italia alla data del 31 ottobre 1978, - in Grecia alla data del 1o gennaio 1981, - in Spagna alla data del 1o gennaio 1984, che hanno formato oggetto: a) in Italia, della dichiarazione di coltivazione per la campagna 1980/1981 o, in mancanza di questa, dell'ultima dichiarazione di coltivazione disponibile; b) in Francia, dell'ultime dichiarazione di coltivazione disponibile anteriore alla campagna 1982/1983; c) in Grecia, della dichiarazione di coltivazione per la campagna 1980/1981 o 1981/1982; d) in Spagna, della dichiarazione di coltivazione per la campagna 1986/1987 o 1987/1988. Per quanto riguarda il Portogallo, l'aiuto è concesso soltanto per i quantitativi che possono essere prodotti su superfici piantate a olivi la quali si trovino effettivamente in produzione alla data del 1o gennaio 1984 e abbiano formato oggetto di coltivazione per la campagna 1986/1987 o 1987/1988. Tuttavia, nel caso in cui le superfici piantate a olivi alle date di cui al primo comma non abbiano formato oggetto della dichiarazione di coltivazione, l'aiuto alla produzione per queste superfici è concesso soltanto a condizione che l'interessato presenti alle competenti autorità nazionali una dichiarazione complementare di coltivazione per dette superfici entro il 30 giugno 1984 oppure, per le Spagna e il Portogallo, entro il 30 giugno 1988. 2. In caso di nuovi impianti effettuati dopo il 31 ottobre 1978 in Francia e in Italia, dopo il 1o gennaio 1981 in Grecia e dopo il 1o gennaio 1984 in Spagna e Portogallo, nel quadro di un progetto di ristrutturazione degli oliveti limitato all'azienda o ad un'area di produzione determinata, l'aiuto è concesso anche per le superfici in questione, a condizione che: - il progetto di operazioni di ristrutturazione sia stato approvato dalle autorità competenti dello stato membro interessato; -entro ogni perimetro di ristrutturazione la superficie globale piantata a olivi dopo la ristrutturazione con ecceda la superficie piantata alla data del 31 ottobre 1978 per l'Italia e la Francia, alla data del 1o gennaio 1981 per la Grecia e alla data del 1o gennaio 1984 per la Spagna e il Portogallo. Per quanto riguarda il Portogallo, il quantitativo che può essere prodotto previa ristrutturazione non deve superare quello che può essere prodotto su superfici piantate a olivi che si trovino effettivamente in produzione alla data del 1o gennaio 1984».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:3788:oj#art-5