Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 dic 1985
La Repubblica portoghese può procedere alla soppressione degli aiuti di cui all' a un ritmo più rapido di quello previsto nell'allegato. Essa informa immediatamente la Commissione delle misure adottate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:3774:oj#art-2