Art. 9
In vigore dal 20 dic 1985
Il presente regolamento entre in vigore il 1o gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato d'adesione della Spagna e del Portogallo.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
R. STEICHEN
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Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.
Per il Consiglio
Il Presi
(1) Vedasi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(2), o (1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
Storico versioni
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