Art. 9

Art. 9

In vigore dal 20 dic 1985
Il presente regolamento entre in vigore il 1o gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato d'adesione della Spagna e del Portogallo. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985. Per il Consiglio Il Presidente R. STEICHEN . Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985. Per il Consiglio Il Presi (1) Vedasi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (2), o (1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
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