Art. 6
In vigore dal 20 dic 1985
1. Il contraente responsabile della realizzazione di un progetto che beneficia di un sostegno comunitario si impegna a sfruttare o a facilitare lo sfruttamento della tecnica, del processo e del prodotto sperimentato con buon esito, nonché a permettere la divulgazione dei risultati acquisiti. Qualora tale impegno non sia rispettato dal contraente, la Commissione può esigere il recupero di tutto o parte del sostegno finanziario accordato.
2. La Commissione provvede ad assicurare, in collaborazione con gli organismi interessati negli stati membri, la divulgazione e l'applicazione dei progetti avviati a norma del presente regolamento e dei regolamenti (CEE) nn. 1302/78, 1303/78, 1971/83 e 1972/83, e a sollecitarne lo sfruttamento. A tal fine essa adotta le misure appropriate, anche mediante un'adeguata assistenza al contraente.
Storico versioni
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