Art. 4

Art. 4

In vigore dal 20 dic 1985
1. Il sostegno finanziario può essere concesso ad un progetto nel suo insieme oppure a diverse fasi del progetto stesso. A titolo eccezionale e in casi debitamente giustificati in cui nessuno studio di fattibilità sia conosciuto e disponibile per progetti analoghi, può essere concesso un sostegno finanziario anche nella fase dello studio di fattibilità, previa consultazione del comitato consultivo previsto dall', paragrafo 3. 2. Il sostegno non può superare il 40 % del costo imputabile del progetto. Il livello del sostegno è determinato separatamente per ciascun progetto, conformemente alla procedura di cui all'. Per determinare il livello del sostegno, la Commissione terrà conto di altri contributi finanziari ricevuti o presumibili in modo che la somma del sostegno comunitario e nazionale non superi di massima il 49 % del costo totale del progetto, nonché della parte di rischio che i responsabili del progetto dovrebbero assumere direttamente.
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