Art. 13

Art. 13

In vigore dal 20 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985. Per il Consiglio Il Presidente R. KRIEPS (1) GU n. C 109 del 3. 5. 1985, pag. 3. (2) Parere reso il 13 settembre 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. C 218 del 29. 8. 1985, pag. 5. (4) GU n. C 149 del 18. 6. 1980, pag. 1. (5) GU n. C 208 del 4. 8. 1983, pag. 1. (6) GU n. C 20 del 22. 1. 1985, pag. 1. (1) GU n. L 158 del 16. 6. 1978, pag. 3. (2) GU n. L 158 del 16. 6. 1978, pag. 6. (3) GU n. L 195 del 19. 7. 1983, pag. 1. (4) GU n. L 195 del 19. 7. 1983, pag. 6. (5) GU n. L 196 del 26. 7. 1984, pag. 3. (6) GU n. L 196 del 26. 7. 1984, pag. 4. ALLEGATO I SFRUTTAMENTO DELLE FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE ELENCO DEI SETTORI DI APPLICAZIONE CHE POSSONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE A NORMA DEL PRESENTE REGOLAMENTO L'ordine seguito nell'elenco non comporta un ordine di precedenza. 1. Biomassa e valorizzazione energetica dei rifiuti Ai fini del presente regolamento sono considerati progetti dimostrativi nel settore della biomassa e valorizzazione energetica dei rifiuti i progetti che consentono di valorizzare energeticamente direttamente o indirettamente tutti i residui vegetali, animali, urbani o industriali (1), oppure i progetti che, in casi giustificati, sfruttino piante specialmente coltivate in vista del loro sfruttamento energetico. I progetti che rientrano in questo settore devono far parte di una delle due seguenti categorie: - Categoria 1: Progetti che implichino un impiego diretto, di tipo innovatore, dei residui vegetali, animali, urbani e industriali (1), o di piante specialmente coltivate ai fini del loro sfruttamento energetico; - Categoria 2: Progetti che dimostrino l'impiego di tecnologie innovatrici per la trasformazione della biomassa e dei residui in combustibili derivati o prodotti chimici o biochimici e progetti che implichino un impiego innovatore di tali prodotti derivati. 2. Energia eolica Ai fini del presente regolamento sono considerati progetti dimostrativi nel settore dell'energia eolica i progetti concernenti sia la produzione centralizzata di energia elettrica per l'alimentazione delle reti, sia le applicazioni decentralizzate per l'erogazione diretta di energia agli utenti. Varie unità identiche di produzione di energia eolica non possono generalmente beneficiare del sostegno nell'ambito di uno stesso progetto. Oltre al carattere innovatore del progetto, nella valutazione si terrà conto anche delle soluzioni tecniche scelte per: - ridurre in modo tangibile le spese di investimento, - sfruttare al massimo le risorse eoliche disponibili. Inoltre saranno considerati con particolare attenzione gli aspetti ambientali e quelli istituzionali (autorizzazione della costruzione, allacciamento alla rete elettrica, ecc.). Settori di applicazione 2.1. Produzione di energia elettrica, 2.2. Altre applicazioni. 3. Energia geotermica Ai fini del presente regolamento sono considerati progetti dimostrativi nel settore dell'energia geotermica i progetti intesi a sfruttare l'energia termica estratta, per trivellazione, dai giacimenti sotterranei. Sono generalmente esclusi i progetti concernenti gli sfruttamenti geotermici caratterizzati da una temperatura dell'acqua geotermale inferiore a 30 °C. Sono considerati prioritari i progetti di sfruttamento delle riserve geotermiche poco note e i progetti che adottano nuove tecniche o tecnologie per le operazioni in sottosuolo o per le attrezzature di superficie. Settori di applicazione 3.1. Riscaldamento di locali d'abitazione, pubblici o industriali, da costruire o esistenti, integrazione nelle reti di riscaldamento urbano; produzione di acqua calda igienico-sanitaria; 3.2. Riscaldamento di serre e di locali agricoli, piscicoltura e acquicoltura; 3.3. Utilizzazione del calore per operazioni di carattere industriale, come ad esempio: riscaldamento e preriscaldamento, essiccazione, disidratazione, concentrazione, trattamento termico ed altri processi; 3.4. Produzione di energia elettrica. 4. Energia idroelettrica Ai fini del presente regolamento si intendono per progetti dimostrativi nel settore dell'energia idroelettrica, i progetti concernenti lo sfruttamento delle risorse idrauliche di scarsa potenza (inferiore a 3 000 kW), e generalmente con piccoli dislivelli, per la produzione di energia elettrica da immettere nella rete pubblica o per usi diretti industriali o agricoli. Questi progetti devono presentare un carattere particolarmente innovatore e fra l'altro: a) per quanto riguarda la tecnologia: - semplificare e standardizzare i processi di produzione in vista di una fabbricazione di serie, - utilizzare nuovi materiali (materie stampate, resine, ecc.), - migliorare i sistemi di regolazione della velocità della turbina e/o di regolazione dell'alternatore; b) per quanto riguarda l'esercizio: - applicare tecniche di controllo e di gestione (telecomando, telemisure, microprocessori, ecc.), - ottimizzare lo sfruttamento delle risorse attraverso, per esempio, la gestione centralizzata, la realizzazione di progetti con più obiettivi (energia elettrica, irrigazione, ecc.). All'atto della valutazione delle proposte in questo settore, si terrà conto anche del modo in cui i progetti si integrano nell'ambiente e degli aspetti istituzionali connessi con la loro attuazione (autorizzazione, produzione e trasporto dell'energia elettrica, ecc.). 5. Energia solare Ai fini del presente regolamento, per « progetti dimostrativi nel campo dell'energia solare » si intendono progetti che mettono a disposizione energia solare per usi termici attraverso processi attivi o passivi o tecnologici ovvero processi fotovoltaici. Si deve in particolare curare l'aspetto ambientale dell'impianto e della disposizione dei collettori solari o dei moduli fotovoltaici. Si può prevedere, per gli stessi progetti, una combinazione di vari processi e dispositivi di immagazzinamento. Settori d'applicazione 5.1. Termico (attivo e passivo): Riscaldamento ambienti, produzione di acqua calda per uso domestico, aria condizionata, calore industriale: 5.1.1. edifici, 5.1.2. industria, 5.1.3. agricoltura. In caso di impiego attivo di energia solare, verrà data la preferenza ai collettori solari avanzati, ad esempio collettori a tubi sotto vuoto. Vengono escluse piscine a riscaldamento solare. Qualora si tratti di case monofamiliari, la dimostrazione deve essere effettuata per gruppi non inferiori a 5 case. La produzione di acqua calda per uso domestico è accettata soltanto in combinazione con il riscaldamento e/o il condizionamento d'aria degli edifici. 5.2. Fotovoltaico: Produzione di elettricità per offrire: 5.2.1. applicazioni isolate, per esempio case, gruppi di case, piccoli villaggi, mezzi di telecomunicazione, dispositivi di segnalazione, allarmi; 5.2.2. pompaggio d'acqua, desalinizzazione ed altre opportune applicazioni industriali. (1) Ad eccezione dei residui presi in considerazione nell'allegato III « Combustibili solidi ». ALLEGATO II RISPARMIO DI ENERGIA LISTA DEI SETTORI D'APPLICAZIONE CHE POSSONO FRUIRE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE REGOLAMENTO L'ordine seguito nell'elenco non comporta un ordine di precedenza. 1. Edifici 1.1. Tecnologie semplici ed economiche di riadattamento energetico di edifici esistenti per la dimostrazione di metodi più efficaci di riscaldamento/condizionamento d'aria dei locali, produzione d'acqua calda sanitaria, regolazione, controllo e rilevamento del consumo di calore; tecniche di miglioramento delle caratteristiche termiche della costruzione vera e propria (isolamento, tenuta stagna); tecniche di recupero di calore sull'aria estratta. 1.2. Dimostrazione di nuovi processi o prodotti relativi alla costruzione nuova di edifici con un volume riscaldato almeno pari a 2 000 m3, tenuto conto dei problemi connessi con condensazione, ventilazione, inerzia termica e regolamentazioni in materia di incendio e sicurezza. 2. Settori industriali 2.1. Tecnologie che si propongono di modificare notevolmente il processo di fabbricazione per ridurre, in notevoli proporzioni, il consumo di energia per unità di prodotto, a condizioni economicamente accettabili. 2.2. Progetti che mettano in opera tecnologie innovatrici o utilizzino nuove attrezzature per - la riduzione del consumo di energia attraverso la razionalizzazione di un processo esistente di fabbricazione; - il riciclo del calore residuo, in particolare attraverso pompe di calore. 2.3. Progetti basati su tecniche che abbiano già dato le loro prove nella misura in cui la combinazione di varie tecniche rappresenti un'innovazione e/o che l'attuazione di una o più tecnologie note, in una nuova applicazione, presenti particolari rischi. 3. Industria dell'energia 3.1. Metodi più efficati di produzione di calore e/o elettricità per impieghi collettivi; metodi di valorizzazione del calore residuo per le reti di calore; dimostrazione di nuovi concetti di riscaldamento urbano o di quartiere; dimostrazione di pompe di calore di grande dimensioni. 3.2. Metodi più efficaci di distribuzione del gas, attraverso, ad esempio, il recupero dell'energia residua. 4. Trasporti I progetti, in tutti i settori dei trasporti, dovranno permettere economie di energia notevoli e presentare buone prospettive di successiva applicazione a condizioni economiche accettabili. ALLEGATO III SOSTITUZIONE DEGLI IDROCARBURI ELENCO DEI SETTORI DI APPLICAZIONE CHE POSSONO FRUIRE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE AL PRESENTE REGOLAMENTO L'ordine seguito nell'elenco non comporta un ordine di precedenza. Ai fini del presente regolamento sono considerati progetti dimostrativi nel settore della sostituzione di idrocarburi progetti volti all'impiego di energia non rinnovabile in sostituzione di idrocarburi liquidi o gassosi, che non comportino un aumento sensibile del consumo di energia primaria. 1. Combustibili solidi I progetti relativi al settore vertono su tecniche nuove o migliorate di movimentazione, trasporto, combustione, trattamento e deposito del carbone, della lignite e della torba e dei relativi residui, tenuto conto dei problemi di protezione dell'ambiente. 1.1. Nuovi processi di impiego dei combustibili solidi: - letti fluidi sotto pressione o a pressione atmosferica, ivi compresi quelli utilizzati dai piccoli impianti industriali, - miscele di combustibili solidi e liquidi, - processi integrati al ciclo di utilizzazione. 1.2. Trattamento, arricchimento, eliminazione o impiego di residui gassosi, liquidi e solidi, derivati dall'estrazione, la movimentazione e l'impiego dei combustibili solidi. 2. Impiego dell'energia elettrica I progetti relativi a tale settore vertono su nuove tecniche d'impiego dell'energia elettrica, essenzialmente prodotta a partire da fonti di energia che non siano idrocarburi. 2.1. Dimostrazione, da parte dei fabbricanti di attrezzature industriali, di nuove tecniche d'impiego dell'energia elettrica in applicazioni termiche, elettrochimiche ed elettromeccaniche. 2.2. Nuovi tipi di accumulatori elettrici. 2.3. Dimostrazione di metodi nuovi di gestione della domanda di elettricità. 3. Trasmissione, distribuzione e accumulazione del calore I progetti relativi a tale settore vertono sulla dimostrazione di nuove tecniche di trasmissione, di distribuzione e accumulazione del calore, prodotte essenzialmente a partire da fonti energetiche diverse dagli idrocarburi. 3.1. Trasmissione di calore, a medie e lunghe distanze, nell'industria per le reti termiche. 3.2. Tecniche più efficaci e più economiche di distribuzione del calore. 3.3. Nuove tecniche di accumulazione del calore (accumulatori giornalieri, settimanali e stagionali) nell'industria e nelle reti termiche. 3.4. Dimostrazione di nuovi metodi della gestione della domanda di nuove reti di riscaldamento urbano. ALLEGATO IV LIQUEFAZIONE E GASSIFICAZIONE DI COMBUSTIBILI SOLIDI ELENCO DEI SETTORI D'APPLICAZIONE L'ordine seguito nell'elenco non comporta un ordine di precedenza. Ai fini del presente regolamento sono considerati progetti pilota industriali, o progetti dimostrativi, progetti che si propongono la gassificazione, la gassificazione sotterranea e la liquefazione di combustibili solidi. 1. Gassificazione 1.1. Produzione di gas calorifico, destinato in particolare all'industria, alla produzione di calore e alle centrali elettriche. 1.2. Produzione di gas di sintesi come materia prima per l'industria chimica. 1.3. Produzione di gas naturale di sostituzione (SNG) con potere calorico elevato, da utilizzare nelle reti di distribuzione. 1.4. Ciclo combinato e/o integrato (turbina a gas/vapore) per la produzione di elettricità. 1.5. Gassificazione parziale di combustibili solidi (in particolare per l'eliminazione dei composti nocivi del combustibile). 2. Gassificazione sotterranea I progetti di tale settore dovranno realizzare forme di cooperazione internazionale, di preferenza nel quadro di progetti sostenuti dalla Comunità. 2.1. Gassificazione sotterranea, nuovo processo sotto pressione 2.2. Gassificazione sotterranea ad elevate profondità 3. Liquefazione Produzione di una serie di prodotti liquidi e chimici: 3.1. Con processi di sintesi per migliorare la gamma dei prodotti liquidi 3.2. Con processi diretti di liquefazione (idrogenazione, estrazione, messa in soluzione, ecc.) che offrano migliori rese e migliori condizioni di funzionamento 3.3. Con nuovi processi, quali l'idrogenopirolisi dei combustibili solidi. ALLEGATO V COMPITI DEL COMITATO CONSULTIVO PER LA GESTIONE DEI PROGETTI DIMOSTRATIVI E DEI PROGETTI PILOTA INDUSTRIALI 1. Il comitato si riunisce a titolo consultivo per l'esame dei progetti da selezionare. Il comitato a) assiste la Commissione nella selezione dei progetti mediante un parere su ogni progetto presentato; b) coopera con la Commissione per aiutarla ad assicurare la coerenza dei progetti dimostrativi comunitari e delle azioni di questo genere condotte a livello nazionale; c) assiste la Commissione per la valutazione periodica dei programmi dimostrativi comunitari e fornisce le necessarie informazioni su azioni similari condotte a livello nazionale; d) coopera con la Commissione per aiutarla ad assicurare un flusso di informazioni appropriato agli organi che si occupano di programmi dimostrativi della Comunità e dei suoi stati membri nonché la diffusione ottimale dei risultati di questi programmi. 2. Inoltre, il comitato si riunisce a titolo consultivo almeno una volta l'anno, per assistere la Commissione dando pareri: a) sulle priorità ed i criteri corrispondenti da definire per gli inviti a sottoporre progetti nei vari settori di dimostrazione in materia d'energia nel corso dell'anno seguente; b) sulle misure atte ad assicurare la diffusione dell'informazione allo scopo di ottenere una migliore coerenza tra i programmi dimostrativi comunitari e nazionali; c) sulla diffusione ottimale dei risultati di questi programmi; d) sulla valutazione periodica dei programmi comunitari e nazionali da presentare, ogni due anni all'incirca, al Consiglio ed al Parlamento.
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