Art. 12

Art. 12

In vigore dal 20 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985. Per il Consiglio Il Presidente R. KRIEPS (1) GU n. C 325 del 6. 12. 1984, pag. 6. (2) GU n. C 175 del 15. 7. 1985, pag. 279. (3) GU n. C 160 dell'1. 7. 1985, pag. 13. (4) GU n. L 312 del 13. 11. 1973, pag. 1.
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