Art. 10

Art. 10

In vigore dal 20 dic 1985
Gli importi da accordare a norma del presente regolamento sono iscritti annualmente nel bilancio generale delle Comunità europee. L'importo globale degli stanziamenti ritenuti necessari per il periodo 1o gennaio 1986 - 31 dicembre 1989 ai fini dell'esecuzione del presente regolamento è di 140 milioni di ECU. Esso copre il sostegno finanziario da accordare ai progetti selezionati e le spese relative all'esecuzione del presente regolamento.
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