Art. 1
In vigore dal 20 dic 1985
La Comunità può accordare un sostegno finanziario alla realizzazione di progetti comunitari nei settori definiti dall'articolo 2 che presentino un interesse fondamentale per la sicurezza del suo approvvigionamento di idrocarburi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:3639:oj#art-1