Art. 5

Art. 5

In vigore dal 18 dic 1985
1. Si considerano attestato o bollettino d'analisi i documenti V I 1 compilati dai produttori di vino stabiliti nei paesi terzi che figurano nell'allegato I, di cui la Comunità ha accettato le garanzie particolari offerte, a condizioni che tali produttori siano stati riconosciuti individualmente dalle autorità competenti dei paesi terzi in questione e siano sorvegliati da tali autorità. 2. I produttori riconosciuti di cui al paragrafo 1 impiegano il formulario V I 1, nella cui casella 10 sono indicati il nome e l'indirizzo dell'organismo ufficiale del paese terzo che ha accordato il riconoscimento. Essi lo compilano correttamente. I produttori indicano inoltre: - nella casella 1, oltre al loro nome e indirizzo, il proprio numero di registrazione nei paesi terzi indicati nell'allegato I, - nella casella 11, almeno le indicazioni contemplate all', paragrafo 2, e appongono la propria firma negli spazi appositi delle caselle 10 e 11, dopo aver cancellato le parole « nome e qualifica del responsabile ». In tal caso non è necessario apporre timbri, né indicare il nome e l'indirizzo del laboratorio.
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