Art. 3

Art. 3

In vigore dal 18 dic 1985
1. Per ogni partita di un prodotto destinato ad essere importato nella Comunità, l'attestato e il bollettino d'analisi sono compilati su un unico formulario V I 1. Tuttavia, quando il prodotto non è destinato al consumo umano diretto, si può fare a meno di compilare la parte relativa al bollettino d'analisi del formulario V I 1. 2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, la parte relativa al bollettino d'analisi del formulario V I 1 deve essere compilata soltanto per quanto riguarda; - il titolo alcolometrico effettivo, - l'acidità totale, - l'anidride solforsa totale, se trattasi di un vino presentato in recipienti etichettati, di capacità non superiore a 60 litri, provvisti di un dispositivo di chiusura non recuperabile e se il vino in questione è originario di un paese terzo che ha offerto particolari garanzie accettate dalla Comunità e che a tale titolo figura nell'allegato I.
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