Art. 5
In vigore dal 17 dic 1985
1. Il programma speciale è finanziato congiuntamente dallo stato membro e dalla Comunità. Il contributo del Fondo è erogato nell'ambito degli stanziamenti iscritti a tal fine nel bilancio generale delle Comunità europee. La partecipazione comunitaria si articola come segue:
a) per le operazioni di sistemazione e di trasformazione di cui all', punto 1): 50 % della spesa pubblica;
b) per le operazioni relative alle analisi settoriali di cui all', punto 2): 70 % del loro costo;
c) per le operazioni relative agli investimenti di cui all', punto 3): 50 % della spesa pubblica risultante dalla concessione di un aiuto all'investimento. Tale aiuto può comportare un supplemento rispetto all'aiuto più favorevole del regime regionale esistente. L'aiuto supplementare, che è a carico della Comunità per un periodo di quattro anni, può raggiungere il 10 % del costo dell'investimento. L'aiuto pubblico può assumere la forma di una sovvenzione in conto capitale o di un abbuono di interessi;
d) per le operazioni relative alle attività di consulenza di cui all', punto 4): aiuto che copra una parte delle spese delle imprese relative alle prestazioni fornite dalle società o organismi di consulenza. Tale aiuto è decrescente e ha una durata di tre anni. Esso copre il primo anno il 70 % delle spese e non oltrepassa il 55 % delle spese totali per il periodo di tre anni (aiuto indiretto); le stato membro può sostituire a questo sistema un sistema equivalente di aiuti alle società o agli organismi di consulenza (aiuto diretto);
e) per le operazioni relative all'animazione economica di cui all', punto 4): aiuto che copra una parte delle spese di funzionamento risultanti dall'attività degli agenti di animazione. Tale aiuto è decrescente e ha una durata di cinque anni. Esso copre il primo anno il 60 % delle spese di funzionamento e non oltrepassa il 50 % del totale della spesa per animatore per l'intero periodo di cinque anni. Le suddette attività, che devono essere nuove e riguardare specificamente le zone di cui all', possono essere affidate dalle stato membro interessato ad organismi specifici;
f) per le operazioni relative ai servizi comuni di cui all', punto 5): aiuto che copra una parte delle spese sostenute dalle imprese per il funzionamento di tali servizi. L'aiuto è decrescente ed ha una durata di tre anni. Esso copre il primo anno il 70 % delle spese e non oltrepassa il 55 % del totale della spesa per l'intero periodo di tre anni;
g) per le operazioni di raccolta e di diffusione di informazioni sull'innovazione di cui all', punto 6), lettera a): aiuto che copra una parte delle spese di funzionamento degli organismi impegnati in tali attività, purché si tratti di nuove attività riguardanti specificamente zone di cui all'. L'aiuto è decrescente ed ha una durata di tre anni. Esso copre il primo anno il 70 % delle spese di funzionamento e non oltrepassa il 55 % del totale della spesa per l'intero periodo di tre anni; h) per le operazioni relative all'attuazione dell'innovazione di cui all', punto 6), lettera b): il 70 % del costo degli studi di fattibilità che possono concernere tutti gli aspetti, compresi quelli commerciali, della realizzazione dell'innovazione, fino ad un massimo di 120 000 ECU per studio; tali studi devono essere effettuati da o per conto di imprese situate nelle zone di cui all';
i) per le operazioni relative al turismo:
i) per le operazioni relative alla strutture ricettive di cui all', punto 7), lettera a): 50 % della spesa pubblica che risulti dalla concessione di aiuti all'investimento, senza però superare il 30 % del costo dell'investimento;
ii) per le operazioni relative alla promozione turistica di cui all', punto 7), lettera b): aiuto che copra una parte delle spese di funzionamento dei servizi comuni o degli organismi. Queste spese di funzionamento possono comprendere il costo delle campagne pubblicitarie e degli studi di circuiti turistici. Tale aiuto è decrescente ed ha una durata di tre anni. Esso copre il primo anno il 70 % delle spese di funzionamento e non oltrepassa il 55 % della spese totali per il periodo di tre anni;
iii) per le operazioni relative alle attrezzature e alle infrastrutture di cui all', punto 7), lettera c): 50 % della spesa pubblica;
iv) per le operazioni relative alla salvaguardia e alla protezione dell'ambiente di cui all', punto 7), lettera d): 50 % della spesa pubblica.
2. È escluso il cumulo degli aiuti di cui al paragrafo 1 con aiuti dello stesso tipo ed a favore delle stesse operazioni, concessi a norma di altre disposizioni del regolamento del Fondo.
3. Le categorie di beneficiari del contributo del Fondo possono essere, per le operazioni di cui al paragrafo 1: autorità pubbliche, enti locali, organismi vari, imprese o singole persone. Gli aiuti previsti al paragrafo 1, lettere d) ed f), e, quando vanno a diretto beneficio delle imprese, gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera h), non possono avere l'effetto di ridurre la quota delle imprese a meno del 20 % della spesa totale.
4. L'importo dell'intervento del Fondo di cui beneficia il programma speciale non può eccedere l'importo stabilito dalla Commissione al momento dell'approvazione del programma a norma dell', paragrafo 7.
5. Gli impegni di bilancio relativi al finanziamento del programma speciale sono decisi per quote annue. La prima quota è impegnata sin dall'approvazione di tale programma da parte della Commissione. L'impegno delle successive quote annue è realizzato in funzione delle disponibilità di bilancio e dello stato di avanzamento del programma.
Storico versioni
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