Art. 3
In vigore dal 17 dic 1985
1. L'azione specifica è attuata sotto forma di un programma speciale, in appresso denominato « programma speciale », presentato alla Commissione da ciascuno degli stati membri interessati.
2. Il programma speciale ha lo scopo di contribuire allo sviluppo di attività creatrici di nuovi posti di lavoro nelle zone di cui all'. A tal fine, esso persegue il miglioramento dell'ambiente fisico di tali zone, condizione necessaria per promuovere l'insediamento di tali attività, le sviluppo delle PMI e dell'artigianato, l'animazione economica e la promozione del turismo. 3. Il programma speciale è predisposto e realizzato in stretto coordinamento con le politiche e gli strumenti finanziari nazionali e comunitari, in particolare con il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione orientamento, gli altri strumenti finanziari del settore della pesca, il Fondo sociale, la Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Nuovo strumento comunitario (NSC).
4. Il programma speciale si inserisce nell'ambito dei programmi di sviluppo regionale di cui all' del regolamento del Fondo.
5. Il programma speciale comporta le informazioni necessarie, indicate nell'allegato del presente regolamento, concernenti l'analisi della situazione e dei bisogni relativi agli obiettivi di cui al paragrafo 2, le azioni previste, il loro svolgimento nel tempo e, più in generale, l'insieme degli elementi che consentono di valutarne la coerenza con gli obiettivi dello sviluppo regionale.
6. La durata del programma speciale è di cinque anni a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento.
7. Il programma speciale è approvato dalla Commissione dopo l'intervento del comitato del Fondo, secondo la procedura prevista all'articolo 40 del regolamento del Fondo.
8. In sede di approvazione del programma speciale, la Commissione si accerta della compatibilità dello stesso con l'articolo 44 del regolamento del Fondo.
9. La Commissione informa il Parlamento europeo degli importi stabiliti per le zone in occasione dell'approvazione del programma speciale.
10. Dopo la sua approvazione il programma speciale è pubblicato, a titolo informativo, a cura della Commissione.
11. Gli stati membri prendono le misure necessarie per sensibilizzare i potenziali beneficiari e gli ambienti professionali alle possibilità offerte dal programma speciale e per informare l'opinione pubblica, con i mezzi più appropriati, in merito al ruolo svolto dalla Comunità.
Storico versioni
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