Art. 16
Il testo dell'articolo 6, paragrafo 5, è sostiutio dal testo seguente:
In vigore dal 17 dic 1985
« 5. Al termine dell'esecuzione di ciascun programma speciale, la Commissione presenta una relazione al comitato di politica regionale ed al Parlamento europeo; la relazione contiene in particolare i dati riguardanti il numero e la natura dei posti di lavoro creati e salvaguardati ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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