Art. 4

Art. 4

In vigore dal 17 dic 1985
La durata dei programmi speciali che saranno presentati dalla Repubblica francese e dalla Repubblica italiana è di cinque anni a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento. La durata del programma speciale adattato di cui all' è prolungata sino alla medesima scadenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:3635:oj#art-4