Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1985. Per il Consiglio Il Presidente J. F. POOS (1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1. (2) GU n. L 340 del 28. 12. 1984, pag. 1.
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