Art. 3

Art. 3

In vigore dal 17 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1985. Per il Consiglio Il Presidente J. F. POOS (1) GU n. C 277 del 17. 10. 1984, pag. 7. (2) Parere reso il 13 dicembre 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
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