Art. 2
In vigore dal 16 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986.
Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 1986.
Tuttavia, per quanto riguarda la Spagna e il Portogallo, il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1986 con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 205 del 13. 7. 1982, pag. 5.
(2) GU n. L 297 del 9. 11. 1985, pag. 12.
(3) GU n. L 148 del 5. 6. 1978, pag. 1.
(4) GU n. L 220 del 17. 8. 1985, pag. 1.
Storico versioni
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