Art. 2

Art. 2

In vigore dal 16 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986. Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 1986. Tuttavia, per quanto riguarda la Spagna e il Portogallo, il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1986 con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 205 del 13. 7. 1982, pag. 5. (2) GU n. L 297 del 9. 11. 1985, pag. 12. (3) GU n. L 148 del 5. 6. 1978, pag. 1. (4) GU n. L 220 del 17. 8. 1985, pag. 1.
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