Art. 1
In vigore dal 13 dic 1985
Si ritiene che le catture di sgombro nelle acque delle zone CIEM II (salvo zona CE), V b (zona CE), VI, VII; VIII (zona CE), XII eseguite da parte di navi battenti bandiera dell' Irlanda o registrate in Irlanda hanno esaurito il contingente assegnato all' Irlanda per il 1985.
La pesca di sgombro nelle acque delle zone CIEM II (salvo zona CE), V b (zona CE), VI, VII; VIII (zona CE), XII eseguita da parte di navi battenti bandiera dell' Irlanda o registrate in Irlanda è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
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