Art. 9

Art. 9

In vigore dal 12 dic 1985
Anteriormente al 15 di ogni mese, le autorità spagnole notificano alla Commissione i quantitativi delle catture effettuate da ciascuna nave che esercita la pesca del tonno e i quantitativi sbarcati da queste navi in ciascun porto durante il mese precente.
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