Art. 3

Art. 3

In vigore dal 12 dic 1985
1. Le autorità spagnole comunicano alla Commissione i progetti di elenchi periodici di cui all'articolo 163, paragrafo 1, secondo comma, dell'atto di adesione, che determinano le navi che possono esercitare simultaneamente le loro attività di pesca, conformemente agli articoli 158 e 160 dell'atto di adesione, secondo le modalità seguenti: a) per le navi di cui all'allegato I, punto 1 e punto 2, lettere a), b), f) e g) almeno 15 giorni prima della data prevista della loro entrata in vigore; per le navi di cui all'allegato I, punto 1 e punto 2, lettera g), gli elenchi coprono un periodo di almeno un mese civile; per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettere a), b) e f), gli elenchi coprono un periodo di almeno due mesi civili; b) per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettere c) e d), almeno quattro giorni lavorativi prima della data prevista dalla loro entrata in vigore; gli elenchi coprono un periodo di un mese civile per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettera c) e di almeno 2 settimane per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettera d); c) per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettera e), almeno due giorni lavorativi prima della data prevista dalla loro entrata in vigore; l'elenco copre un periodo di un giorno. 2. Gli elenchi periodici mensili delle navi di cui all'allegato I, punto 1 e punto 2, lettera c), determinano per ciascun giorno le navi autorizzate ad esercitare simultaneamente le loro attività di pesca; ogni nave di cui all'allegato I, punto 1, deve figurare nell'elenco per almeno sei giorni consecutivi, ogni nave di cui all'allegato I, punto 2, lettera c), deve figurare nell'elenco per almeno due giorni consecutivi. Le autorità spagnole adottano le disposizioni amministrative atte a garantire che le navi di cui all'allegato I, punto 1, comprese nell'elenco periodico non possano lasciare il porto a partire dal quale vengono utilizzate prima della data corrispondente a quella stabilita nell'elenco periodico per la pesca nella zona prevista, tenendo conto della durata abituale del viaggio necessaria per raggiungere il limite geografico più vicino della zona suddetta. Si assicurano inoltre che le navi siano arrivate nel porto base dal quale operano nei termini dovuti. Cooperano inoltre con le autorità competenti per assicurarsi che i movimenti delle stesse navi da un porto di un altro stato membro siano parimenti effettuati rispettando le autorizzazioni di pesca contemplate nell'allegato I. 3. Per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettera d), l'elenco periodico comprende gruppi di navi costituiti da tre unità al massimo. Il numero di questi gruppi non può essere superiore a quello indicato all'allegato I, punto 2, lettera d), quarta colonna. Ciascuna nave può figurare soltanto in un gruppo e ogni gruppo può beneficiare soltanto di una licenza contemplata all'. 4. Ciascuno di questi elenchi periodici reca, per ogni nave, le informazioni seguenti: - nome e numero d'immatricolazione della nave; - indicativo di chiamata; - nome e indirizzo del proprietario (dei proprietari) o del noleggiatore (dei noleggiatori e, ove si tratti di una persona giuridica o di un'associazione, nome del rappresentante (dei rappresentanti); - se del caso, coefficiente indicato all'articolo 158, paragrafo 2 dell'atto di adesione; - periodo per il quale è richiesta l'autorizzazione di pesca; - metodo di pesca previsto; - zona di pesca prevista; - per le navi di cui all'allegato I, punto 1, indicazione delle navi addette alla pesca di specie non demersali. 5. La Commissione esamina i progetti di elenchi periodici di cui al paragrafo 1 e adotta gli elenchi periodici, che essa trasmette alle autorità spagnole e alle competenti autorità di controllo: - per le navi di cui al paragrafo 1, lettera a), almeno quattro giorni lavorativi prima della data prevista di entrata in vigore; - per le navi di cui al paragrafo 1, lettera b), almeno due giorni lavorativi prima della data prevista di entrata in vigore; - per le navi di cui al paragrafo 1, lettera c), almeno un giorno lavorativo prima della data prevista di entrata in vigore. 6. Qualora, per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettere c), d) ed e), la Commissione non sia in possesso di un progetto di elenco periodico entro i termini precisati al paragrafo 1, le disposizioni valide per l'ultimo giorno del periodo in corso si applicano fino a quando non sia stato adottato un nuovo elenco, secondo la procedura prevista nel presente articolo. 7. Le autorità spagnole possono chiedere alla Commissione la sostituzione di una nave compresa in un elenco periodico, che, per causa di forza maggiore, non possa pescare per tutto o in parte nel periodo previsto. Le navi sostitutive devono figurare negli elenchi di cui all'allegato I, terza colonna. La Commissione comunica quanto prima alle autorità spagnole e alle competenti autorità di controllo di cui al paragrafo 5 le modifiche corrispondenti degli elenchi periodici. La nave sostitutiva è autorizzata a pescare unicamente dopo la data indicata nella comunicazione della Commissione.
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