Art. 1
All'articolo 2 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 sono aggiunte le lettere seguenti:
In vigore dal 12 dic 1985
« i) i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dal servizio dall'articolo 3 del regolamento (CECA, CEE, Euratom), n. 1679/85;
j) i beneficiari dell'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 28 bis del regime applicabile agli altri agenti, nel testo previsto dall'articolo 33 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85;
k) i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dalle funzioni dall'articolo 4 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85. ».
Storico versioni
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