Art. 5

Art. 5

In vigore dal 12 dic 1985
1. I funzionari di cui all', ultimo comma, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1) nonché all'articolo 102, paragrafo 5, dello statuto, esclusi quelli che prima del 1o gennaio 1962 occupavano un posto di grado A 1 o A 2 nel quadro dello statuto del personale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e ai quali si applicano le misure ai sensi dell', possono chiedere che i loro diritti pecuniari vengano disciplinati a norma dell'articolo 34 dello statuto del personale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e dell'articolo 50 del regolamento generale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio. 2. L', paragrafi 3 e da 5 a 9 del presente regolamento, sono tuttavia applicabili ai funzionari menzionati nel presente articolo e ai loro aventi diritto.
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