Art. 3
In vigore dal 12 dic 1985
Tenuto conto dell'interesse del servizio, l'istituzione sceglie, entro il limite fissato in conformità dell' e previa consultazione della commissione paritetica, tra i funzionari che chiedono l'applicazione di un provvedimento di cessazione definitiva dal servizio a titolo dell', quelli a cui applica la suddetta misura.
A tal fine essa prende in considerazione l'età, la competenza, il rendimento, il comportamento in servizio, la situazione di famiglia e l'anzianità di servizio degli interessati. Detta anzianità è fissata ad un minimo di 10 anni. Tuttavia, per quanto riguarda i funzionari della Corte dei conti, l'anzianità è così fissata:
- 7 anni per i provvedimenti di cessazione definitiva dal servizio nel corso del 1986,
- 8 anni per i provvedimenti nel corso del 1987,
- 9 anni per i provvedimenti nel corso del 1988.
Storico versioni
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