Art. 1

Art. 1

In vigore dal 12 dic 1985
Nell'interesse del servizio e per tener conto delle necessità derivanti dall'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, a norma dell' dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, le istituzioni sono autorizzate fino al 31 dicembre 1990 ad adottare, nei confronti dei funzionari che abbiano raggiunto l'età di 55 anni, ad eccezione di quelli di grado A 1 e A 2, provvedimenti di cessazione definitiva dal servizio, alle condizioni specificate dal presente regolamento. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento i funzionari retribuiti a carico degli stanziamenti di ricerca e di investimento che occupano un posto dei quadri scientifico e tecnico, per il tempo e qualora siano loro applicabili altre misure specifiche di cessazione definitiva dal servizio decise dal Consiglio.
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