Art. 1
In vigore dal 12 dic 1985
I quantitativi di animali vivi delle specie ovina e caprina diversi dai riproduttori di razza pura, della sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune, che possono essere importati dalla Polonia in applicazione dell'accordo concluso con tale paese, sono fissati a 6 000 t espresse in peso carcassa con osso per il 1985.
I quantitativi di carni fresche e refrigerate delle specie ovina e caprina, della sottovoce 02.01 A IV a) della tariffa doganale comune, che possono essere importati dalla Polonia in applicazione dell'accordo concluso con tale paese sono fissati a 0 per il 1985.
Storico versioni
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