Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 1837/80 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1837/80 è modificato come segue:

In vigore dal 10 dic 1985
1) il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 5 1. Un premio è concesso nella misura necessaria per compensare una perdita di reddito dei produttori di carni ovine in una o più regioni nel corso di una campagna di commercializzazione; inoltre un premio è concesso, a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1986, per compensare una perdita di reddito dei produttori di carni caprine: - da un lato, nelle zone di cui all'allegato III, - dall'altro, nelle zone di montagna ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE, diverse dalle zone di cui all'allegato III del presente regolamento, purché sia constatato, secondo la procedura di cui all'articolo 26, che la produzione di queste zone soddisfa i criteri seguenti: a) l'allevamento di capre deve essere principalmente orientato alla produzione di carni caprine; b) le tecniche di allevamento dei caprini e degli ovini devono essere della stessa natura. L'importo di questi premi è fissato senza indugi dopo la fine della campagna. 2. La perdita di reddito di cui al paragrafo 1 rappresenta, per 100 kg, peso carcassa, l'eventuale differenza tra il prezzo di base di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e la media aritmetica dei prezzi di mercato constatati per ciascuna regione conformemente all'articolo 4. 3. L'importo del premio pagabile per pecora e per regione è ottenuto applicando alla perdita di reddito di cui al paragrafo 2 un coefficiente che esprime, per ciascuna regione, la produzione media annua normale di carni d'agnello per pecora, espressa in 100 kg, peso carcassa. Inoltre, per le zone di cui al paragrafo 1, primo comma, primo e secondo trattino, l'importo del premio pagabile per capra è pari all'80 % del premio pagabile per pecora nelle stesse zone a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1986. 4. Tuttavia, se per una o più regioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, durante la campagna di commercializzazione è stimata una perdita di reddito, tenuto conto dell'evoluzione prevedibile dei prezzi di mercato di cui all'articolo 4 e del premio variabile di cui all'articolo 9, lo stato membro o gli stati membri interessati possono, secondo la procedura di cui all'articolo 26, essere autorizzati a procedere nella regione o nelle regioni in questione al versamento di un acconto ai produttori di carni ovine e, a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1986 per le zone di cui al paragrafo 1, primo comma, primo e secondo trattino, ai produttori di carni caprine situati nelle zone agricole svantaggiate delimitate in applicazione dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 75/268/CEE. Dopo la fine della campagna in questione, l'importo del premio definitivo è fissato in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3 e si procede, se del caso, al versamento di un saldo nelle zone agricole svantaggiate di cui al primo comma. 5. Quando un premio per pecora è concesso per la regione 2, su richiesta degli interessati: - un premio per pecora, dello stesso importo del premio pagabile per pecora nella regione 2, potrà essere concesso nella regione 1, sempreché i beneficiari forniscano la prova, giudicata soddisfacente dall'autorità competente, che gli agnelli nati dalle pecore che essi detengono non siano stati macellati prima dell'età di due mesi; - un premio per capra, di un importo pari all'80 % del premio pagabile per pecora nella regione 2, potrà essere concesso nelle zone della regione 1 previste nell'allegato III, sempreché i beneficiari forniscano la prova, giudicata soddisfacente dall'autorità competente, che i capretti nati dalle capre che essi detengono non siano stati macellati prima dell'età di due mesi. 6. Per la regione 5, dalla perdita di reddito è detratta, in caso di applicazione del premio variabile di cui all'articolo 9, la media ponderata dei premi variabili effettivamente concessi. Questa media, espressa in 100 kg, peso carcassa, è ottenuta dividendo l'importo totale dei premi effettivamente concessi per la produzione degli animali certificati per i quali il premio variabile può essere versato al momento della macellazione o, secondo i casi, al momento della loro prima immissione sul mercato. 7. Ai fini della determinazione della media aritmetica dei prezzi di mercato di cui al paragrafo 2, se in una regione si applicano misure d'intervento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e per il periodo durante il quale gli acquisti hanno effettivamente luogo, il prezzo di mercato è sostituito dal prezzo d'intervento stagionalizzato. 8. Il premio è versato al produttore beneficiario in funzione del numero di pecore e/o di capre presenti nell'azienda per un periodo minimo da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 26. 9. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali del regime previsto dal presente articolo, segnatamente le definizioni di produttore beneficiario del premio, pecora che dà diritto al premio e capra che dà diritto al premio nelle zone di cui al paragrafo 1, primo comma, primo e secondo trattino. Il Consiglio, che delibera secondo la stessa procedura, - può estendere la concessione del premio ad alcune femmine di razze di montagna, allevate in zone ben determinate, caratterizzate da condizioni di produzione particolarmente difficili, le quali non rispondono alla definizione delle pecore che danno diritto al premio; in questo caso, l'importo unitario del premio pagabile per queste femmine è pari all'80 % di quello fissato per pecora che dà diritto al premio; - può stabilire che il premio sia concesso soltanto ai produttori che detengono un numero minimo di pecore e, per le zone di cui al paragrafo 1, primo comma, primo e secondo trattino, un numero minimo di pecore e/o di capre; - deciderà, anteriormente al 1o marzo 1986, per quanto riguarda la Spagna e il Portogallo, le zone, diverse da quelle di cui al paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, nelle quali è concesso il premio per compensare una perdita di reddito dei produttori di carni caprine. 10. La Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26: - fissa, se del caso, il premio pagabile per pecora e per regione, nonché per pecora e/o capra per le zone di cui al paragrafo 1, primo comma, primo e secondo trattino; - adotta, le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare quelle relative alla presentazione delle domande di premio, ai controlli e al versamento del premio. 11. Le spese effettuate nell'ambito del regime previsto dal presente articolo sono considerate come facenti parte degli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli. »; 2) è aggiunto l'allegato III che figura in allegato al presente regolamento.
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