Art. 7

Art. 7

In vigore dal 9 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1. (2) GU n. L 320 del 29. 11. 1985, pag. 1. (3) GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33. (4) GU n. L 137 del 27. 5. 1983, pag. 1. (5) GU n. L 212 del 9. 8. 1985, pag. 14.
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