Art. 6

Art. 6

In vigore dal 9 dic 1985
Entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data fissata nel contratto per la realizzazione delle azioni, l'organismo incaricato dell'esecuzione del programma trasmette all'autorità competente una relazione particolareggiata sulla realizzazione delle azioni e sui risultati previsti, in special modo per quanto concerne l'evoluzione delle vendite di succo d'uva; entro un mese dal ricevimento, l'autorità competente trasmette a sua volta tale relazione alla Commissione con l'aggiunta delle sue osservazioni.
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