Art. 4

Art. 4

In vigore dal 9 dic 1985
1. I contratti di cui all', paragrafo 3, prevedono un capitolato d'oneri. Il capitolato d'oneri: - è messo a punto dalla Commissione in almeno 3 copie ed è sottoscritto dalle due parti; - contiene la descrizione particolareggiata delle azioni da intraprendere, della localizzazione, del costo e dei termini di realizzazione delle medesime. 2. Gli organismi che hanno sottoscritto un contratto rimangono responsabili della sua esecuzione ma possono affidare a terzi la realizzazione di una o più delle azioni previste. 3. Gli organismi che hanno sottoscritto un contratto sono soggetti al controllo dello stato membro in cui hanno sede. Gli stati membri verificano che gli organismi che hanno sottoscritto un contratto rispettano gli obblighi assunti e, in particolare, effettuano controlli sul posto e informano immediatamente la Commissione di qualsiasi irregolarità o ritardo registrati nell'esecuzione dei programmi.
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