Art. 2

Art. 2

In vigore dal 9 dic 1985
1. In ciascuno degli stati membri interessati, le campagne di promozione vengono organizzate nel quadro di programmi elaborati dall'organismo all'uopo designato dallo stato membro. 2. Ciascuno degli stati membri interessati: - designa l'organismo di cui al paragrafo 1 anteriormente al 15 settembre e, per la campagna 1985/1986, anteriormente al 31 dicembre 1985; - presenta alla Commissione, prima del 10 febbraio di ogni anno, e per la campagna 1985/1986 prima del 15 marzo, i programmi messi a punto da detto organismo, accompagnati da un parere motivato sulla loro conformità con le condizioni previste all', nonché sui loro effetti in relazione all'incremento del consumo. 3. La Commissione esamina i programmi e, se ritiene che soddisfano i criteri enunciati all' e che possono favorire un incremento appropriato del consumo d'uva, ne informa il comitato di gestione dei vini e conclude un contratto con l'organismo che ha messo a punto i programmi. La Commissione invia una copia del contratto allo stato membro in questione ed al suo organismo d'intervento.
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