Art. 9
In vigore dal 6 dic 1985
1. Gli stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro un massimo di due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le misure di controllo istituite in applicazione dell', para- grafo 1.
2. Gli stati membri comunicano altresì alla Commissione ogni mese, i quantitativi trasformati che hanno beneficiato dell'indennità nel mese precedente, ripartiti per categoria commerciale e per tipo di trasformazione effettuata nonché per le spese sostenute per la concessione dell'indennità.
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