Art. 7
In vigore dal 6 dic 1985
1. Se il beneficiario dell'indennità ha commesso un'infrazione, di portata limitata, al regime d'indennità ma possa dimostrare che essa non è imputabile a un'intenzione fraudolenta o ad una grave negligenza, lo stato membro interessato trattiene un importo pari al 10 % del prezzo di ritiro comunitario delle sardine atlantiche applicabile ai quantitativi oggetto dell'infrazione che hanno beneficiato dell'indennità o sono destinati a beneficiarne.
2. Gli stati membri comunicano mensilmente alla Commissione i casi di applicazione del paragrafo 1.
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