Art. 5

Art. 5

In vigore dal 6 dic 1985
1. Il trasformatore interessato può introdurre una domanda di versamento dell'indennità non appena concluse le operazioni di trasformazione e, comunque, entro e non oltre sei mesi dalla data di consegna effettiva del prodotto. 2. Lo stato membro in cui è avvenuta la trasformazione provvede a versare l'indennità al trasformatore interessato, su richiesta di quest'ultimo e dietro presentazione: - della fattura o della ricevuta relative alla vendita del prodotto, indicante quantomeno il nome e l'indirizzo degli operatori in causa, la quantità di prodotto acquistata, il prezzo d'acquisto effettivamente pagato al produttore o all'organizzazione di produttori, nonché la data di consegna per ogni categoria di prodotto; - della prova di pagamento della merce, al prezzo di cui al primo trattino; - dell'attestato di cui all', nei limiti dei quantitativi per i quali può essere versata l'indennità, calcolati a norma dell', e dopo che la verifica di cui all', paragrafo 2, sia stata effettuata. 3. Qualora dalla verifica risulti che i quantitativi venduti da un produttore o da un'organizzazione di produttore superano il quantitativo ammissibile che gli è stato attribuito per la campagna in questione, o qualora il produttore o l'organizzazione dei produttori in questione non fornisca alcuna risposta soddisfacente entro il limite di cui all', paragrafo 4, il versamento dell'indennità non può essere effettuato.
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