Art. 5

Art. 5

In vigore dal 6 dic 1985
1. L'indennità è versata alle organizzazione di produttori interessate, su loro richiesta, dallo stato membro in cui sono stabilite, dietro presentazione: - del contratto di vendita del prodotto nella prima fase di commercializzazione. Il contratto deve indicare quantomeno il nome e l'indirizzo degli operatori in causa, la quantità, il prezzo di vendita e la data di consegna di ogni partita venduta, nonché l'impegno del trasformatore di cui al paragrafo 2; - la prova di pagamento della merce; - se del caso, copia dell'esemplare di controllo T n. 5 di cui all', sempreché all'atto del versamento non vi siano fondati motivi per ritenere che la trasformazione dei prodotti non è stata completa e definitiva. 2. Il trasformatore si impegna per iscritto a trasformare i prodotti oggetto del contratto conformemente al disposto dell'. A tal fine deve procedere all'identificazione, nella contabilità del suo impianto, dei quantitativi comperati nel quadro del presente regime. Il trasformatore si impegna, inoltre, ad accettare che le autorità competenti procedano a verifiche in materia presso il suo impianto. 3. Le organizzazioni di produttori interessate presentano domanda d'indennità alle autorità competenti dello stato membro in causa entro la fine del mese successivo a quello della stipula del contratto di vendita.
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