Art. 33
In vigore dal 5 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.
(2) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 7.
(3) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.
(4) GU n. L 173 del 3. 6. 1985, pag. 3.
(5) GU n. L 222 del 20. 8. 1984, pag. 26.
(6) GU n. L 230 del 29. 8. 1985, pag. 10.
(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
(1) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.
(1) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.
(2) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 36.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(1) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20.
ALLEGATO I
Metodo di calcolo del peso del piselli, delle fave, delle favette e lupini dolci
1.2 // 100 - (i + h) 100 - (i1 + h1) // × q = X 1.2 // i // = impurezze dei piselli, delle fave, delle favette e lupini dolci il cui peso è da determinare // h // = umidità dei piselli, delle fave, delle favette e lupini dolci il cui peso è da determinare // i1 // = impurezze della qualità per la quale è fissato l'aiuto // h1 // = umidità // q // = quantità dei prodotti come tali espressa in kg il cui peso è da determinare // X // = peso dei prodotti da prendere in considerazione, espresso in chilogrammi
Per impurezze s'intendono tutti i corpi estranei, organici e inorganici, non originari dei semi delle specie in questione.
Per il tenore di umidità e di impurezza si considerano soltanto i primi due decimali.
ALLEGATO II
COMUNITÀ EUROPEE
CERTIFICATO
D'ACQUISTO AL PREZZO MINIMO
Piselli, fave, favette e lupini dolci
N. (1)
ORIGINALE
1 Timbro a secco e perforazione dell'organismo emittente (2)
2 ORGANISMO EMITTENTE (nome ed indirizzo completi)
3 Designazione del prodotto
4 Campagna
di commercializzazione
5 Peso in chilogrammi del prodotto sulla base della qualità tipo
6 Riservato all'organismo emittente (3)
7 L'ORGANISMO EMITTENTE CERTIFICA
che per il quantitativo indicato nella casella 5 il produttore ha beneficiato almeno del prezzo minimo.
1.2.3.4 // Luogo: // Data: // Firma: // Timbro: 1.2.3.4.5 // // Giorno // Mese // Anno //
8 VISTO DELL'ORGANISMO INCARICATO DEL CONTROLLO DELL'AIUTO O DELLA DOGANA
Il presente certificato è stato presentato (4):
per ottenere l'aiuto
ai fini dell'esportazione del prodotto verso i paesi terzi (5)
1.2.3.4 // Luogo: // Data: // Firma: // Timbro: 1.2.3.4.5 // // Giorno // Mese // Anno //
(1) Da compilare se si tratta di un certificato sostitutivo.
(2) Da compilare se nella casella n. 7 la firma e il timbro non sono apposti.
(3) Se la casella 6 non è sufficiente utilizzare il verso del certificato.
(4) Apporre un segno sulla casella appropriata.
(5) Nel caso dell'esportazione verso i paesi terzi, il certificato deve essere presentato a sostegno della dichiarazione.
COPIA
ALLEGATO III
METODI DI MARCATURA DI PISELLI, FAVE, FAVETTE E LUPINI DOLCI
METODO N. 1
Colorazione mediante il Bleu Patente V
(applicabile solamente ai piselli e ai lupini dolci)
1. Sciogliere 4 g di colorante concentrato a 80 % (1) di Bleu Patente V (2) in un minimo di 1,6 l d'acqua.
2. Proiettare mediante polverizzazione la soluzione ottenua su 1 000 kg al massimo di prodotto da colorare, in modo da ottenere tracce di colorazione su un minimo di 50 % dei grani, ripartiti nella massa.
METODO N. 2
Aggiuata di olio di pesce o di fegato di pesce
a) Olio di pesce o di fegato di pesce, filtrato, non deodorato, non decolorato, senza alcuna addizione.
b) Caratteristiche:
1.2 // Indice di iodio minimo // 120 // Indice di colorazione // 7-14 (Gaertner) // oppure // 5-19 (FAC) // Acidità compresa fra // 3 % e 4 % // Punto di congelamento massimo // 10 ° C
c) Quantità minima da utilizzare per tonnellata di prodotti da denaturare: 4 kg.
d) L'apparecchio utilizzato per la denaturazione deve garantire in permanenza una ripartizione omogenea dell'olio nella massa di prodotto.
e) La temperatura dell'olio utilizzato deve essere mantenuta a un livello sufficiente per garantire tale ripartizione omogenea.
METODO N. 3
Colorazione mediante verde (brillante)
(applicabile solamente alle fave e alle favette)
1. Sciogliere 20 g di colorante concentrato a 82-85 % di verde brillante (3) in 3 l d'acqua.
2. Proiettare mediante polverizzazione la soluzione ottenuta su 1 000 kg al massimo di prodotto da colorare, in modo da ottenere tracce di colorazione su un minimo di 50 % dei grani, ripartiti nella massa.
(1) Oppure, 6,4 g di colorante concentrato a 50 %.
(2) N. CEE: E 131, N. Schulz: 826.
La definizione del Bleu Patente V è data nella direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana (GU n. 115 dell'11. 11. 1962, pag. 2645/62).
Il Bleu Patente V concentrato al 50 % viene commercializzato nella Repubblica federale di Germania con la denominazione: Lebensmittelblau n. 3).
(3) Verde acido brillante BS (verde lissamina) - N. CEE: E 142.
ALLEGATO IV
PROVA DI AMAREZZA DEI LUPINI
Da effettuare su un campione di 200 semi prelevato da un quantitativo di 1 kg per partita di un peso massimo di 20 t
Il tenore in principi amari viene valutato sulle sementi inviate per l'esame. La prova deve essere limitata alla dimostrazione qualitativa della presenza di semi amari nel campione. La tolleranza di omogeneità è di un seme su 100. Il metodo del taglio dei semi secondo von Sengbusch (1942), Ivanov e Smirnova (1932) e Eggebrecht (1949), può essere applicato al Lupinus albus, al Lupinus angustifolius e al Lupinus luteus. I semi secchi o rigonfi sono tagliati trasversalmente. Le metà ottenute vengono poste su un setaccio e immerse per dieci secondi in una soluzione iodo-iodurata e quindi sciacquati con acqua per cinque secondi. La superficie di taglio dei semi amari tende al bruno, mentre nei semi a basso tenore di alcaloidi resta gialla.
Per preparare la soluzione iodo-iodurata, si sciolgono 14 g di ioduro di potassio nella minor quantità d'acqua possibile, si aggiungono 10 g di iodio e si porta la soluzione a 100 cm3. La soluzione viene lasciata a riposo una settimana prima di essere utilizzata; essa va conservata in flaconi di vetro scuro. Prima dell'uso, la soluzione madre viene sciolta da tre a cinque volte.
ALLEGATO VI
COMUNITÀ EUROPEE
1 Organismo emittente (nome, indirizzo completo, stato membro)
CERTIFICATO N. ...../.....
ORIGINALE
2 Timbro a secco e perforazione dell'organismo emittente (1)
FISSAZIONE ANTICIPATA
dell'aiuto per piselli, fave, favette e lupini dolci
3 Titolare (nome, indirizzo completo, stato membro)
4 Designazione del prodotto
5 Peso (kg) del prodotto in base alla qualità tipo
6 Importo della cauzione in moneta nazionale
7 Diritti trasmessi a (nome, indirizzo completo, stato membro)
a decorrere dal
(Firma del cedente)
(Firma e timbro
dell'organismo emittente)
8 AIUTO VALIDO
IL FISSATO IN ANTICIPO
9 Mese/Anno
10 Importo per 100 kg
OSSERVAZIONE IMPORTANTE
Gli importi indicati nella colonna 10 sono fissati fatta salva l'applicazione delle disposizioni relative all'adattamento degli importi di cui al regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio.
11 Rilasciato a
il
(Firma e timbro dell'organismo emittente)
12 RISERVATO ALL'ORGANISMO EMITTENTE
(1) Da riempire se la casella 11 non è utilizzata.
13 IMPUTAZIONI
14 A. Quantità (kg) disponibile
B. Quantità (kg) imputata
15 Data, firma e timbro dell'autorità d'imputazione
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
Note: 1. La prima iscrizione delle quantità è quella che figura nella casella 5 maggiorata del 7 %.
2. Nel caso in cui le caselle della colonna 14 non sono sufficienti per scrivere tutte le imputazioni, utilizzare il retro di un altro certificato recante lo stesso numero.
COPIA
ALLEGATO VII
COMUNITÀ EUROPEE
DOMANDA DI VERIFICA
del rispetto degli obblighi di un primo acquirente di piselli, fave, favette o lupini dolci ( del regolamento (CEE) n. 3540/85)
1 Da (1):
2 A (2):
3 Concerne (3):
(1) Nome e indirizzo dell'organismo competente dello stato membro dove i prodotti sono raccolti.
(2) Nome e indirizzo dell'organismo competente dello stato membro nel quale è residente il primo acquirente.
(3) Nome e indirizzo del primo acquirente.
(4) Barrare la casella corrispondente e precisare eventualmente la domanda.
4 In virtù dell' del regolamento (CEE) n. 3540/85, Vi preghiamo di procedere presso l'acquirente sopracitato, alle seguenti verifiche (4):
contratti stipulati con i produttori, in particolare:
esattezza della contabilità di magazzino, in particolare:
altri:
5 Documenti allegati (4):
copia di . . . dichiarazioni di consegna
altri:
6 Fatto a:
il:
Visto:
RISULTATI DELLA VERIFICA DOMANDATA (1) Barrare la casella corrispondente.
1 La verifica da noi effettuata (1):
permette di constatare che il primo acquirente di cui trattasi ha rispettato gli obblighi previsti dal regolamento (CEE) n. 3540/85
dà adito alle osservazioni seguenti:
2 Documenti allegati:
3 Fatto a:
il:
Visto:
Storico versioni
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