Art. 28
In vigore dal 5 dic 1985
1. L'aiuto da concedere in conformità dell' del regolamento (CEE) n. 2036/82 è versato soltanto per piselli, fave, favette e lupini dolci di qualità sana, leale e mercantile.
Esso è versato per un prodotto il cui peso controllato è adattato secondo il metodo descritto nell'allegato I.
Salvo che si trovino nella condizione prevista all', secondo trattino, non sono ammesse al beneficio dell'aiuto le partite di prodotti contenenti prodotti, o anche solamente tracce di prodotti, trattati ai fini della loro marcatura secondo uno dei metodi riportati nell'allegato III.
2. L'aiuto è corrisposto all'utilizzatore che ha presentato la dichiarazione di utilizzazione di cui all', paragrafo 3, per il quantitativo ivi indicato e a condizione che:
- l'utilizzatore abbia presentato all'organismo competente il certificato d'acquisto al prezzo minimo di cui all' per il quantitativo identificato, salvo applicazione dell', paragrafo 3;
- l'organismo competente disponga dell'attestato di identificazione di cui all';
- l'organismo incaricato del controllo abbia effettuato le verifiche previste dal presente regolamento e abbia in particolare accertato che il quantitativo di prodotti in questione sia stato identificato ed effettivamente utilizzato entro il termine di cui all', paragrafo 1;
- per quanto riguarda l'utilizzazione di cui all', lettera d), terzo trattino, il prodotto sia stato condizionato in un imballaggio recante una scritta in cui è precisato il processo di trasformazione subito.
3. L'aiuto è versato all'organizzazione riconosciuta che ha presentato la dichiarazione di trasformazione di cui all', a condizione che l'organismo incaricato del controllo abbia proceduto alla verifica di cui all' e che da tale verifica risulti che la trasformazione del prodotto è quella prevista dal presente regolamento.
Storico versioni
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