Art. 21

Art. 21

In vigore dal 5 dic 1985
Ai sensi dell' del regolamento (CEE) n. 2036/82, per trasformazione presso un'organizzazione riconosciuta si intende qualsiasi operazione eseguita in seno a detta organizzazione, che modifichi la natura dei prodotti destinati all'alimentazione animale: - mediante macinazione od altro trattamento analogo; - mediante trattamento di marcatura, socondo uno dei metodi indicati nell'allegato III.
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