Art. 19

Art. 19

In vigore dal 5 dic 1985
1. L'identificazione di cui all', obbliga, salvo caso di forza maggiore, ad utilizzare effettivamente i prodotti, ai sensi dell', entro sette mesi a decorrere dall'ultimo giorno del mese nel corso del quale la domanda di identificazione è stata presentata. 2. Si considera adempiuto l'obbligo se il quantitativo effettivamente utilizzato, determinato conformemente al metodo definito nell'allegato I, non è inferiore al quantitativo identificato di oltre il 2 %. Se il quantitativo effettivamente utilizzato è compreso tra il 90 % incluso e meno del 98 % del quantitativo identificato, l'obbligo è considerato adempiuto in proporzione ai quantitativi effettivamente utilizzati. Salvo caso di forza maggiore, se il quantitativo effettivamente utilizzato è inferiore al 90 % del quantitativo entrato nell'impresa, l'obbligo è considerato non adempiuto. Se, per un caso di forza maggiore, il quantitativo identificato è utilizzato soltanto parzialmente durante il periodo di cui al paragrafo 1, l'obbligo si considera adempiuto in proporzione ai quantitativi effettivamente utilizzati. Lo stato membro che constati una differenza tra quantitativo identificato e quantitativo effettivamente utilizzato, qualora tale differenza non possa essere imputata ad una attestazione di identificazione determinata, considera che il quantitativo mancante è proporzionalmente ripartito tra tutte le attestazioni di identificazione rilasciate per il periodo durante il quale si è verificata la situazione sopra descritta. 3. L'impresa presenta, a intervalli regolari, una dichiarazione di utilizzazione, ai sensi dell', relativo ai quantitativi utilizzati nel corso di un periodo che non può eccedere un mese e la cui durata è determinata dall'organismo competente dello stato membro in cui l'utilizzazione ha avuto luogo. La dichiarazione è presentata all'organismo competente alla data da questo fissata, nei due mesi successivi all'utilizzazione. Tuttavia, se l'utilizzazione di un lotto unico di piselli, fave e favette o lupini dolci si prolunga per un certo numero di mesi, l'impresa presenta la dichiarazione concernente detto lotto al più tardi alla fine del secondo mese successivo alla fine dell'utilizzazione. La dichiarazione di utilizzazione deve recare almeno, per singolo prodotto e tipo di utilizzazione, il quantitativo, espresso in peso lordo ed eventualmente in peso adattato secondo il metodo descritto nell'allegato I, per il quale ha avuto luogo l'utilizzazione. Nel caso di cui all', paragrafo 6, nella dichiarazione di utilizzazione deve figurare: - l'indicazione del quantitativo identificato per il quale è chiesto l'aiuto con riferimento all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1431/82, nonché del quantitativo per il quale si fa riferimento all', paragrafo 2, del suddetto regolamento; - se del caso, l'indicazione dei quantitativi identificati da imputare sul relativo certificato - o certificati - di fissazione anticipata dell'aiuto. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, se l'impresa omette di presentare la dichiarazione di utilizzazione alla data prevista, l'organismo competente dello stato membro nel quale ha avuto luogo l'utilizzazione detrae il 2 % dell'aiuto al quale l'impresa avrebbe normalmente diritto per ogni giorno lavorativo di ritardo nella presentazione della dichiarazione, a decorrere dalla data prevista. 4. La dichiarazione di utilizzazione è considerata equivalente alla domanda di aiuto di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2036/82 per i quantitativi interessati. III. Organizzazioni riconosciute
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