Art. 17
In vigore dal 5 dic 1985
1. La domanda di identificazione di cui all' del regolamento (CEE) n. 2036/82 è inviata o presentata dall'utilizzatore riconosciuto nello stato membro in cui i prodotti saranno effettivamente utilizzati. La domanda può essere inviata per lettera, telegramma o telex.
2. La domanda di indentificazione deve recare almeno le indicazioni seguenti:
- il nome, il cognome e l'indirizzo del richiedente;
- la designazione del prodotto e il quantitativo oggetto della domanda;
- il riferimento all', paragrafo 1, o all', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1431/85 a seconda dell'aiuto che è stato richiesto;
- all'occorrenza il numero o i numeri dei certificati di fissazione anticipata dell'aiuto sui quali il richiedente desidera che venga fatta l'imputazione o, in loro mancanza, gli estremi delle domande di certificato, nonché i quantitativi da imputare.
3. Per giorno di presentazione della domanda di identificazione s'intende il giorno stabilito in conformità dell', paragrafo 3.
Tuttavia, se il mancato rispetto delle ore limite di cui all', paragrafo 3, non comporta una modifica dell'importo dell'aiuto:
- il termine che scade alle ore 16 è prorogato sino alle ore 24,
- non si applicano le disposizioni relative al termine che scade alle ore 17.30.
Le domande di identificazione pervenute un giorno non lavorativo per l'organismo competente o un giorno lavorativo per l'organismo stesso, ma dopo le ore limite fissate, si considerano presentate il giorno lavorativo successivo.
4. A domanda dell'interessato, presentata anteriormente al ricevimento dei prodotti, la domanda d'identificazione può essere considerata come presentata il giorno dell'entrata dei prodotti nell'impresa dell'utilizzatore.
In questo caso, la dichiarazione dei ricevimenti di cui all', paragrafo 3, reca l'indicazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
5. Nel caso di cui all', paragrafo 4, l'utilizzatore riconosciuto può chiedere l'identificazione di un quantitativo provvisorio di prodotti prima di presentare la dichiarazione speciale. La domanda di identificazione provvisoria deve, in tal caso, rispondere alle seguenti condizioni:
- vi deve essere apposta la dicitura « Domanda provvisoria ai sensi dell', paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3540/85 »;
- deve riguardare in via provvisoria i quantitativi totali di cui non è ancora specificata la destinazione e che figurano in una dichiarazione di ricevimento;
- deve riguardare in via definitiva i quantitativi provvisori cui si riferisce, dedotti i quantitativi usciti dall'impresa e indicati nella dichiarazione speciale concernente la relativa dichiarazione di ricevimento;
- non vi deve, se del caso, figurare l'indicazione dei quantitativi da imputare sul relativo certificato - o certificati - di aiuto fissato in anticipo.
6. Quando, per i quantitativi di piselli, fave e favette che formano oggetto della domanda di identificazione, l'indicazione di cui al paragrafo 2, terzo trattino, non può essere nota prima dell'effettiva utilizzazione dei prodotti, che deve comprendere una di quelle elencate all', lettera b), nella domanda di identificazione:
- deve figurare la dicitura: « Riferimento all'aiuto chiesto in conformità delle disposizioni dell', paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 3540/85 »;
- non devono figurare né l'indicazione di cui al paragrafo 2, terzo trattino, né l'indicazione dei quantitativi da imputare, se del caso, sui certificati di fissazione anticipata dell'aiuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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