Art. 13

Art. 13

In vigore dal 5 dic 1985
1. Il certificato di fissazione anticipata dell'aiuto , si considera rilasciato il pomeriggio del primo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda di cui all', per il quantitativo indicato nella domanda stessa. 2. Il periodo di validità del certificato di fissazione anticipata dell'aiuto è di 6 mesi a decorrere dal mese successivo a quello nel corso del quale la domanda è stata presentata. 3. Sanvo caso di forza maggiore, il certificato di fissazione anticipata dell'aiuto obbliga a presentare la domanda di identificazione di cui all' durante il suo periodo di validità. L'obbligo di cui sopra si considera adempiuto e la garanzia di cui all', paragrafo 4 è svincolata se il quantitativo identificato prima della scadenza del periodo considerato è compreso tra il 93 e il 107 % del quantitativo indicato nel certificato di fissazione anticipata dell'aiuto. La cauzione di cui all', paragrafo 1, viene totalmente incamerata se il quantitativo identificato è inferiore al 7 % del quantitativo indicato nel certificato di fissazione anticipata dell'aiuto. Se il quantitativo identificato è pari o superiore al 7 % ma inferiore al 93 % del quantitativo indicato nel certificato di fissazione anticipata dell'aiuto, la cauzione è incamerata per un quantitativo pari alla differenza tra il 93 % del quantitativo indicato nel certificato e quello effettivamente identificato.
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