Art. 8

Art. 8

In vigore dal 5 dic 1985
1. Gli stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell' renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alle proprie parti cumulate dei contingenti tariffari. 2. Gli stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, il libero accesso alle quote loro assegnate. 3. Il grado di esaurimento delle quote degli stati membri è constatato sulla base delle importazioni dei prodotti in questione presentate in dogana e accompagnate da dichiarazioni di immissione in libera pratica.
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