Art. 7

Art. 7

In vigore dal 5 dic 1985
La Commissione calcola i quantitativi delle quote aperte dagli stati membri conformemente agli e li informa, appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento delle riserve. Entro il 5 novembre 1986, essa informa gli stati membri dell'entità delle riserve dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'. Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce una delle riserve sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo stato membro che procede all'ultimo prelievo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:3454:oj#art-7