Art. 1
In vigore dal 5 dic 1985
1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1986, è aperto nella Comunità un contingente tariffario di 217 000 tonnellate per talune qualità di ferro-cromo della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune.
2. Il volume del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 è così ripartito:
a) 7 000 tonnellate di ferro-cromo contenente, in peso, il 4 % o più di carbonio;
b) 210 000 tonnellate di ferro-cromo contenente, in peso, il 6 % o più di carbonio.
3. Le importazioni dei prodotti in questione che beneficiano già dell'esenzione dal dazio doganale a titolo di un altro regime tariffario preferenziale non sono imputabili a questo contingente tariffario.
4. Nei limiti di questo contingente tariffario, il dazio della tariffa doganale è totalmente sospeso. Nell'ambito del suddetto contingente la Spagna ed il Portogallo applicano dazi doganali calcolati conformemente alle disposizioni fissate in materia nell'atto di adesione del 1985.
Storico versioni
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