Art. 4

Art. 4

In vigore dal 18 nov 1985
1. Per i prodotti di cui all', paragrafo 1, la designazione sull'etichettatura può essere completata da altre indicazioni, sempreché:non rischino di creare confusione nella mente delle persone cui sono destinate: ciò vale soprattutto per le indicazioni obbligatorie di cui all' e per quelle facoltative di cui all';sia rispettato, se del caso, l'.2. Gli organismi competenti in materia di sorveglianza e di controllo nel settore del vino spumante possono, osservando le norme generali di procedura adottate da ciascuno stato membro, esigere dall'elaboratore o dal venditore di cui all', paragrafo 2, primo comma, primo trattino, la prova dell'esattezza delle diciture utilizzate per la designazione e concernenti la natura, l'identità, la qualità, la composizione, l'origine o la provenienza del prodotto in questione o dei prodotti utilizzati durante l'elaborazione dello stesso.Allorché tale richiesta proviene:dall'organismo competente dello stato membro nel quale è stabilito l'elaboratore o il venditore, la prova è richiesta direttamente a questi da detto organismo;dall'organismo competente di un altro stato membro, questo fornisce all'organismo competente del paese di stabilimento dell'elaboratore o del venditore, nell'ambito della loro diretta collaborazione, tutti gli elementi utili che consentano a questo ultimo di esigere la prova di cui trattasi; l'organismo richiedente è informato del seguito dato alla propria richiesta.Qualora gli organismi competenti constatino che tale prova non è stata fornita, le diciture in questione sono considerate come non conformi al presente regolamento.
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