Art. 16

Art. 16

In vigore dal 18 nov 1985
Ogni stato membro comunica alla Commissione le misure adottate in applicazione del presente regolamento.La Commissione ne informa gli altri stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:3309:oj#art-16