Art. 13
In vigore dal 18 nov 1985
1. La designazione e la presentazione dei prodotti di cui all', paragrafo 1, ivi compreso qualsiasi tipo di pubblicità dei medesimi, non devono essere erronee o di natura tale da creare confusione o da indurre in errore le persone alle quali si rivolgono, in particolare per quanto riguarda:le indicazioni previste agli ; questa disposizione si applica anche se dette indicazioni costituiscono una traduzione, menzionano la provenienza effettiva o sono utilizzate con l'aggiunta di parole quali «natura», «tipo», «metodo», «imitazione», «marchio» o simili;le caratteristiche dei prodotti, in particolare la natura, la composizione, il titolo alcolometrico volumico, il colore, l'origine o la provenienza, la qualità, la varietà di vite, l'annata o il volume nominale dei recipienti;l'identità e la qualità delle persone fisiche e giuridiche o delle associazioni di persone che partecipano o hanno partecipato alla fabbricazione o alla commercializzazione del prodotto.2. Se la designazione, la presentazione e la pubblicità concernenti i prodotti di cui all', paragrafo 1, sono completate con marchi, questi ultimi non devono comportare parole, parti di parole, segni o illustrazioni:ache siano di natura tale da creare confusioni o indurre in errore, ai sensi del paragrafo 1, le persone alle quali si rivolgono, obche possono essere confusi con la designazione totale o parziale di un vino da tavola, di un vino di qualità prodotto in una regione determinata compreso un v.s.q.p.r.d. o di un vino importato la cui designazione è disciplinata da norme comunitarie o con la designazione di un altro prodotto di cui all', paragrafo 1, o che siano identici alla designazione di tale prodotti, senza che i prodotti utilizzati per la costituzione della partita del vino spumante in questione abbiano diritto a tale designazione o presentazione.
Storico versioni
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