Art. 1
In vigore dal 18 nov 1985
1. Il presente regolamento stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione:adei vini spumanti definiti al punto 13 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79, elaborati nella Comunità,bdei vini spumanti gassificati originari della Comunità, definiti al punto 14 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79,cdei vini spumanti definiti all' del regolamento (CEE) n. 339/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le definizioni di taluni prodotti delle voci 20.07, 22.04 e 22.05 della tariffa doganale comune, originari dei paesi terzi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3308/85 (2),ddei vini spumanti gassificati definiti all' del regolamento (CEE) n. 339/79, originari dei paesi terzi.I vini spumanti di cui alla lettera a) comprendono:i vini spumanti di cui al titolo II del regolamento (CEE) n. 358/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità e definiti al punto 13 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3686/84 (4),i vini spumanti di qualità di cui al titolo III dello stesso regolamento (CEE) n. 358/79 ei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate, in appresso denominati «v.s.q.p.r.d.», di cui all', quarto comma, del regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3687/84 (6).
2. Le norme di cui al paragrafo 1 si applicano alla designazione dei prodotti ivi indicati:asull'etichettatura;bnei registri, nei documenti di accompagnamento e negli altri documenti prescritti dalle disposizioni comunitarie, in appresso denominati «documenti ufficiali», eccettuati i documenti doganali;cnei documenti commerciali, in particolare nelle fatture e nelle bollette di consegna;dnegli annunci pubblicitari, qualora il presente regolamento contenga disposizioni particolari al riguardo.3. Le norme di cui al paragrafo 1 sono applicabili per la presentazione dei prodotti ivi indicati per quanto riguarda:ail recipiente, compreso il dispositivo di chiusura,bl'etichettatura,cl'imballaggio.4. Le norme di cui al paragrafo 1 sono applicabili ai prodotti detenuti per la vendita ed a quelli già messi in circolazione.
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