Art. 1
Il testo dell'articolo 2, lettera c) del regolamento (CEE)
In vigore dal 18 nov 1985
n. 339/79 (4), modificato dal regolamento (CEE)
n. 3083/82 (5), è sostituito dal testo seguente: «cmosto di uve concentrato rettificato: il prodotto liquido non caramellizzato:ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato, alla temperatura di 20 gC, dal refrattometro impiegato secondo il metodo previsto all'allegato III del regolamento (CEE)
n. 516/77 non sia inferiore a 70,5 %;
che ha subito trattamenti autorizzati di disacidificazione e di eliminazione dei componenti diversi dallo zucchero:che presenta le seguenti caratteristiche:- pH non superiore a 5,- densità ottica a 425 nm allo spessore di 1 cm non superiore a 0,100,- tenore di saccarosio non rivelabile con metodo analitico da stabilirsi,- tenore di etanolo non superiore a 0,5 g/kg di zuccheri totali,- tenore di azoto totale non superiore a 100 mg/kg di zuccheri totali,- un indice Folin-Ciocalteau non superiore a 400,- acidità totale non superiore a 10 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,- tenore di anidride solforosa non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,- tenore di solfati non superiore a 2 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,- tenore di cloruri non superiore a 1 milliequivalente/kg di zuccheri totali,- tenore di fosfati non superiore a 1 milliequivalente/kg di zuccheri totali,- tenore di cationi totali non superiore a 8 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,- conduttività non superiore a 50 ìs/cm a 20 gC e a 25g Brix,- tenore di idrossimetilfurfurolo non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,proveniente esclusivamente dalle varietà di uva da vino ammesse nel paese terzo di origine.ottenuto da mosto di uve da vino avente almeno il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato per il paese terzo di origine per l'elabora-
zione dei vini destinati al consumo umano
diretto.Per il mosto di uve concentrato rettificato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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