Art. 4
In vigore dal 18 nov 1985
1. L'organismo d'intervento del Regno Unito mette in vendita a prezzo fisso in conformità dell' i quantitativi di frumento necessari affinché gli acquirenti del frumento a prezzo ridotto possano onorare i loro obblighi.
2. Soltanto gli acquirenti del frumento a prezzo ridotto possono acquistare frumento messo in vendita in conformità del paragrafo 1.
TITOLO III
Disposizioni di carattere generale
Storico versioni
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